Spostamenti consentiti agli Agenti di Commercio
Nessun limite territoriale, dal 4 maggio, serve però l’autocertificazione
Il decreto emanato dal governo il 26 aprile 2020 consente agli agenti di commercio di svolgere la propria attività e quindi spostarsi, senza limiti territoriali, per i loro contatti con i clienti e le aziende mandanti.
L’ elenco dei codici Ateco contenuto nell’allegato del decreto stesso indica il codice 46, che contiene la “sottocategoria” 46.1, attribuito gli intermediari del commercio.
Quindi, da lunedì 4 maggio, data di entrata in vigore nel decreto, gli agenti di commercio possono riprendere il loro lavoro.
E’ necessario però, in caso di controllo, provare le motivazioni dello spostamento. Nel modulo di autocertificazione deve essere chiaramente indicato il motivo degli spostamenti.
E’ vivamente consigliato avere con sé, pur non essendo obbligatorio:
- copia del/i mandato/i di agenzia dove è/sono indicata/e la/e zona/e di competenza dell’agente;
- visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.