Il canone Rai e le Partite iva.

“La Rai ha inviato una serie di avvisi a diversi operatori economici, commercianti e professionisti tramite i quali ipotizza l’esistenza di un televisore nei locali dello studio, ufficio o negozio. Di conseguenza richiede il pagamento del cosiddetto “canone speciale”, previsto per gli apparecchi televisivi disponibili in pubblici esercizi ma anche in qualsiasi altro ambito “non familiare”, per un importo pari ad € 200,00. L’obbligo è stato istituito di fatto con l’articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con la seguente disposizione: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente”; il canone “speciale” di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell’articolo 10 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917 con questa disposizione: “Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria”. Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l’applicazione del canone speciale e del canone ordinario. Corrisponde al vero che esiste l’obbligo di pagamento se si detiene in ufficio, studio o negozio un apparecchio televisivo (adatto alla ricezione delle trasmissioni). Tuttavia è importante evidenziare che il tutto non si applica nel caso di monitor non dotati di sintetizzatore di frequenza. Anche se in apparenza le pagine della Rai paiono dare la sensazione che si tratti di una disposizione riferita solo agli alberghi, bar, ed esercizi simili sottolineamo che l’obbligo c’è ANCHE PER UFFICI, NEGOZI, STUDI, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto. Bisogna evidenziare che l’obbligo vale esclusivamente nel caso si tratti di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perché si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste obbligo per i monitor “puri” che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro. Del pari è giusto sottolineare il fatto che se non c’è apparecchio televisivo (ricordiamo che la RAI semplicemente “ci prova”), ovviamente non si deve pagare, e non si può essere obbligati a compiere alcuna azione in merito. Vale a dire non opererebbe il principio della presuntività; tuttavia potrebbe esserci una verifica di ispettori della Rai, che comunque per legge non possono procedere ad ispezioni personali, né reali né sulle persone ne sui luoghi di lavoro in quanto la legge non prevede in capo ai medesimi un siffatto potere di agire che andrebbe, se posto in essere, denunciato immediatamente all’autorità giudiziaria perché integranti fattispecie di reati ben precisi”.